Descrizione
Contributo statale concesso dal Comune ed erogato dall'INPS, corrisposto a tutte le madri naturali o affidatarie, cittadine italiane o comunitarie residenti ed extracomunitarie purché residenti con carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e non beneficiarie del trattamento previdenziale dell'indennità di maternità (qualora tale indennità sia inferiore all'importo dell'assegno può essere richiesta la quota differenziale). Per beneficiare del contributo la famiglia della richiedente deve rientrare in una determinata situazione economica definita in base all'indicatore della situazione economica ISEE stabilita annualmente.
A chi è rivolto
Il beneficio è rivolto alle madri entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo, purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione o dell’affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali).
Per beneficiare del contributo è necessario:
- essere residenti nel territorio dello Stato italiano al momento della nascita del/la figlio/a o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica di un/una minore ricevuto/a in adozione o in affidamento preadottivo;
- essere residenti nel Comune di Piazzola sul Brenta al momento della presentazione della domanda;
- non aver beneficiato di alcuna forma di tutela economica della maternità nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, oppure aver ricevuto un’indennità inferiore rispetto al valore dell’assegno;
- avere un Isee per prestazioni agevolate rivolte ai minorenni inferiore alla soglia stabilita annualmente dall’INPS;
- avere la cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea,
oppure essere cittadino/a extracomunitario/a: - titolare di permesso per soggiornanti di lungo periodo;
- familiare titolare di carta di soggiorno di cui all’articolo 10 del D.lgs n. 30 del 2007 rubricato “Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea”;
- familiare titolare di carta di soggiorno di cui all’articolo 17 del D.lgs n. 30 del 2007 rubricato: “Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro”;
- titolare di permesso unico di lavoro che autorizza il lavoro per periodi superiori a 6 mesi;
- titolare di un permesso per motivi di ricerca valido per periodi superiori a 6 mesi;
- titolare dello status di rifugiato politico/protezione sussidiaria;
- il/la figlio/a, se non è nato/a in Italia o non è cittadino/a di uno Stato dell’Unione Europea, deve essere in possesso del permesso di soggiorno, ossia deve essere iscritto/a sul permesso di soggiorno di uno dei genitori.
Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e iscritto nella scheda anagrafica della richiedente.
Come fare
Presentare la domanda presso il Comune di Piazzola sul Brenta utilizzando l’apposito modulo
Cosa serve
Documentazione da presentare:
- modulo di domanda
- dichiarazione Isee in corso di validità per prestazioni agevolate rivolte ai minorenni
- documento d’identità in corso di validità e codice fiscale della richiedente
- copia del permesso di soggiorno della richiedente, se non comunitaria, e del/la figlio/a per cui si fa la domanda, se nato all’estero. Se il permesso di soggiorno è scaduto, al momento della presentazione della domanda, è possibile presentare copia del permesso di soggiorno scaduto e ricevuta di rinnovo
- fotocopia delle coordinate bancarie (IBAN) intestate alla madre richiedente per pagamento tramite bonifico bancario o libretto postale
- solo per chi beneficia già di un trattamento previdenziale di maternità parziale: dichiarazione del datore di lavoro delle somme erogate a titolo di trattamento previdenziale di maternità per l'astensione obbligatoria o dell’Ente che ha erogato il trattamento previdenziale di maternità per l’astensione obbligatoria.
Cosa si ottiene
L’importo del contributo viene aggiornato annualmente dall’INPS.
In caso di parto gemellare (o plurigemellare) ovvero in caso di adozioni o affidamenti plurimi, l’importo dell’assegno è proporzionale al numero dei figli nati o dei minori in adozione o affidamento preadottivo.
Tempi e scadenze
Entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta le istanze saranno caricate sul portale INPS che provvederà alla liquidazione.
Quanto costa
Servizio gratuito
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Ulteriori informazioni
Normative di riferimento
D.P.C.M. 21 dicembre 2000, n. 452 “Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448”;
- D. Lgs. n. 151, art. 74, del 26/03/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53";
- D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee)”.
Condizioni di servizio
Contatti
Pagina aggiornata il 20/11/2025
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