Voto degli elettori all’estero

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Indicazioni relative agli elettori italiani residenti all'estero

Data:

23 Febbraio 2025

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Descrizione

Voto degli elettori all’estero

Gli elettori italiani residenti all'estero votano per corrispondenza, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.

La norma fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione e valida limitatamente a essa. Il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli artt. 1, comma 3, e 4 della legge n. 459/2001 nonché dell'art. 4 del D.P.R. n. 104/2003, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all'indizione del referendum (intendendo riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione) e cioè entro giovedì 10 aprile 2025, preferibilmente utilizzando il modello allegato alla presente circolare. L'opzione dovrà pervenire entro il termine sopra indicato all'Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell'elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.

Qualora l'opzione venga inviata per posta, l'elettore ha l'onere di accertarne la ricezione, da parte dell'Ufficio consolare, entro il termine prescritto.

Circolare DAIT n.21 del 1° aprile 2025 |

Circolari | Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

 

Elettori temporaneamente residenti all'estero

Gli italiani o loro familiari che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano temporaneamente all'estero, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento di una consultazione elettorale, possono votare dall'estero.
I cittadini temporaneamente all’estero votano per corrispondenza se presentano domanda al comune di iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 7 maggio p.v
L’opzione potrà pervenire al comune per posta ordinaria o per posta elettronica, anche non certificata.
La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d’identità valido dell’elettore, deve contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del art. 4-bis, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165
Si segnala che la legge prevede che tale opzione possa essere espressa anche dai familiari conviventi dei temporaneamente all’estero
Si allega il modello di opzione.
Specifiche modalità organizzative per il voto di alcune categorie di elettori temporaneamente all’estero (commi 5 e 6 dell’art. 4-bis).
Con una formale Intesa del 4 dicembre 2015 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell’interno ed il Ministero della difesa, in attuazione dell’art. 4-bis, commi 5 e 6, della legge n. 459/2001, hanno definito particolari modalità tecnico-organizzative per il voto degli appartenenti alle Forze armate e di polizia temporaneamente all’estero nello svolgimento di missioni internazionali e, rispettivamente, degli elettori di cui all’articolo 1, comma 9, lettera b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470.
Tali elettori potranno votare con apposite modalità anche negli Stati ove non è ammesso il voto per corrispondenza per gli elettori ivi residenti.

Ultimo aggiornamento: 02/05/2025, 10:34

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