Descrizione
Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE D'ASSISE o DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 sono invitati ad iscriversi negli elenchi integrativi comunali entro il 31 luglio 2025.