Comunicazione di ospitalità in favore di cittadino extracomunitario

Dettagli del documento

E’ la comunicazione che deve essere presentata all’autorità locale di pubblica sicurezza da parte di chiunque, che a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero extracomunitario o apolide.

Descrizione

Ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legislativo 25/07/1998 n. 286 e successive modificazioni,  chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero extracomunitario o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili è tenuto a darne comunicazione scritta all’autorità locale di pubblica sicurezza.
La comunicazione è sempre dovuta, indipendentemente dalla durata dell’ospitalità, anche in caso di avvenuta registrazione del contratto di locazione o di compravendita dell’immobile.

Le violazioni delle disposizioni dell’articolo suddetto sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 160 ad euro 1.100.

Tipo documento Modulistica ,
Numero e data n. del
Data di pubblicazione Marzo 14, 2025
Oggetto E’ la comunicazione che deve essere presentata all’autorità locale di pubblica sicurezza da parte di chiunque, che a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero extracomunitario o apolide.
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Riferimenti normativi

articolo 7 del D.Lgs. 25 Luglio 1998, nr. 286

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