Descrizione
Ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legislativo 25/07/1998 n. 286 e successive modificazioni, chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero extracomunitario o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili è tenuto a darne comunicazione scritta all’autorità locale di pubblica sicurezza.
La comunicazione è sempre dovuta, indipendentemente dalla durata dell’ospitalità, anche in caso di avvenuta registrazione del contratto di locazione o di compravendita dell’immobile.
Le violazioni delle disposizioni dell’articolo suddetto sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 160 ad euro 1.100.
| Tipo documento | Modulistica , |
| Numero e data | n. del |
| Data di pubblicazione | Marzo 14, 2025 |
| Oggetto | E’ la comunicazione che deve essere presentata all’autorità locale di pubblica sicurezza da parte di chiunque, che a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero extracomunitario o apolide. |
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| Licenze | pubblico dominio |